Sez. 1, Sentenza n. 10335 del 17/06/1985 Ud. (dep. 07/11/1985) Rv. 170969 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - LETTURA DI ATTI, DOCUMENTI, DEPOSIZIONI - ESCUSSIONE DI TESTI - IMPUTATI DELLO STESSO REATO O DI REATI CONNESSI - DIVIETO - TRASGRESSIONE - VALUTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI RESE - AMMISSIBILITÀ.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - LETTURA DI ATTI, DOCUMENTI, DEPOSIZIONI - ESCUSSIONE DI TESTI - IMPUTATI DELLO STESSO REATO O DI REATI CONNESSI - DIVIETO - TRASGRESSIONE - VALUTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI RESE - AMMISSIBILITÀ.*
Il divieto di assumere come testimoni gli imputati dello stesso reato o di reato connesso non implica che le dichiarazioni di dette persone non possono essere discrezionalmente apprezzate dal giudice nell'ambito dei poteri di valutazione delle prove, tanto più che l'art. 465 cod. proc. pen., con riferimento alle dichiarazioni anzidette, consente la loro lettura in dibattimento per modo che da esse il giudice è legittimato a trarre validi elementi di prova per la formazione del suo convincimento. (V mass n 168061).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 465 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)