Sez. 6, Sentenza n. 5605 del 06/10/1989 Ud. (dep. 19/04/1990) Rv. 184080 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - LETTURA DI ATTI, DOCUMENTI, DEPOSIZIONI - DICHIARAZIONI RESE DA IMPUTATI DELLO STESSO REATO O DI REATO CONNESSO - UTILIZZABILITÀ - LIMITI.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - LETTURA DI ATTI, DOCUMENTI, DEPOSIZIONI - DICHIARAZIONI RESE DA IMPUTATI DELLO STESSO REATO O DI REATO CONNESSO - UTILIZZABILITÀ - LIMITI.*
In tema di letture dibattimentali, l'art. 465, secondo comma cod. proc. pen., nel consentire la lettura degli interrogatori del coimputato o dell'imputato per reati connessi, si ispira alla ratio di attribuire valenza di utilizzazione processuale ad ogni dichiarazione proveniente da chi abbia assunto la qualità di imputato, senza alcuna distinzione relativa alla veste nella quale essa sia stata resa. Il valore probatorio di dette dichiarazioni, anche di quelle rese prima dell'assunzione della qualità di imputato, rimane quella della chiamata di correità o di reità e non delle deposizioni testimoniali. (V mass n 157519; (V mass n 157520; (V mass n 170969; (V mass n 178491).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 465 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)