Sez. U, Sentenza n. 3752 del 07/05/1990 (Rv. 467028 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI MUTUALISTICI - DIPENDENTI TRASFERITI ALLE U.S.L. - MANCATO ESERCIZIO DELL'OPZIONE EX ART. 75 DEL D.P.R. N. 761 DEL 1979 - DOMANDA PROPOSTA NEI CONFRONTI DEL MINISTERO DEL TESORO PER LA RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI A FONDI DI PREVIDENZA INTERNA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - PORTATA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI MUTUALISTICI - DIPENDENTI TRASFERITI ALLE U.S.L. - MANCATO ESERCIZIO DELL'OPZIONE EX ART. 75 DEL D.P.R. N. 761 DEL 1979 - DOMANDA PROPOSTA NEI CONFRONTI DEL MINISTERO DEL TESORO PER LA RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI A FONDI DI PREVIDENZA INTERNA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - PORTATA.*
La domanda proposta nei confronti del ministero del tesoro da ex dipendenti dei disciolti enti mutualistici, trasferiti ad unità sanitarie locali, diretta ad ottenere, in relazione al mancato Esercizio dell'opzione prevista dall'art. 75 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, la restituzione dei contributi versati a fondi di previdenza interna dei predetti enti e destinati a formare una componente dell'indennità una tantum dovuta ai dipendenti cessati dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, concernendo una prestazione che non si ricollega ad un autonomo rapporto previdenziale ma è caratterizzata da una stretta inerenza sostanziale al rapporto di pubblico impiego, nel quale trova la sua fonte immediata e diretta il rapporto di previdenza interna gestito dall'apposito fondo alimentato dai contributi versati dall'ente pubblico non economico datore di lavoro e dai lavoratori. Tale giurisdizione non viene meno per il fatto che la domanda dei lavoratori sia rivolta alla ripetizione di un indebito oggettivo, pur limitatamente ai contributi versati dagli stessi lavoratori, in quanto anche in tal caso l'accertamento della pretesa caducazione della funzione previdenziale delle somme accantonate nel fondo comporta la cognizione da parte del giudice dell'indicato rapporto di previdenza interna, inerente al rapporto di pubblico impiego. (Conf 5356/89, mass n 464478; (Conf 3826/89, mass n 463745).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)