Sez. U, Sentenza n. 3896 del 08/09/1989 (Rv. 463745 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - INAM - CONTROVERSIA PROPOSTA DA EX DIPENDENTI TRASFERITI ALLE USL NEI CONFRONTI DEL MINISTERO DEL TESORO AL FINE DI CONSEGUIRE L'INDENNITÀ "UNA TANTUM" EX ART. 32 DEL REGOLAMENTO DEL PERSONALE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - DOMANDA DEI MEDESIMI LAVORATORI DIRETTA ALLA RIPETIZIONE DEI CONTRIBUTI INDEBITAMENTE VERSATI ALL'APPOSITO FONDO - ESTENSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - INAM - CONTROVERSIA PROPOSTA DA EX DIPENDENTI TRASFERITI ALLE USL NEI CONFRONTI DEL MINISTERO DEL TESORO AL FINE DI CONSEGUIRE L'INDENNITÀ "UNA TANTUM" EX ART. 32 DEL REGOLAMENTO DEL PERSONALE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - DOMANDA DEI MEDESIMI LAVORATORI DIRETTA ALLA RIPETIZIONE DEI CONTRIBUTI INDEBITAMENTE VERSATI ALL'APPOSITO FONDO - ESTENSIONE.*
La controversia instaurata contro il ministero del tesoro (quale preposto alla liquidazione degli enti soppressi) da ex dipendenti dell'i.N.A.M. trasferiti alle unità sanitarie locali a norma dello art. 64 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, i quali, non avendo esercitato l'opzione (per il mantenimento della pregressa posizione assicurativa) di cui all'art. 75 dello stesso d.P.R., pretendano l'indennità una tantum prevista dall'art. 32 del regolamento per il personale dell'i.N.A.M. in favore dei dipendenti cessati dal servizio, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, concernendo una prestazione che non si ricollega ad un autonomo rapporto previdenziale ma è caratterizzata da una stretta inerenza sostanziale al rapporto di pubblico impiego, nel quale trova la sua fonte immediata e diretta il rapporto di previdenza interna gestito dall'apposito fondo alimentato dai contributi versati dal detto ente pubblico non economico, datore di lavoro, e dai lavoratori. Tale giurisdizione non viene meno ancorché la domanda dei lavoratori sia diretta alla ripetizione di un indebito oggettivo, pur limitatamente ai soli contributi versati dagli stessi lavoratori, in quanto anche in tal caso l'accertamento della pretesa caducazione della funzione previdenziale delle somme accantonate nel fondo comporta la cognizione da parte del giudice dell'indicato rapporto di previdenza interna, inerente al rapporto di pubblico impiego. (V 5568/88, mass n 460130; (V 5383/88, mass n 460020; (V 6173/87, mass n 454482; (V 4436/87, mass n 453161; (V 2805/87, mass n 451928; (V 2982/84, mass n 435023).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 64 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)