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Sez. U, Sentenza n. 5356 del 04/12/1989 (Rv. 464478 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI MUTUALISTICI DISCIOLTI - DIPENDENTI TRASFERITI ALLE USL - DOMANDA DI RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI AI FONDI INTEGRATIVI DI PREVIDENZA DEGLI ENTI DI PROVENIENZA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - MANCATO ESERCIZIO DELL'OPZIONE EX ART. 75 D.P.R. N. 761 DEL 1979 - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1989-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464478-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI MUTUALISTICI DISCIOLTI - DIPENDENTI TRASFERITI ALLE USL - DOMANDA DI RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI AI FONDI INTEGRATIVI DI PREVIDENZA DEGLI ENTI DI PROVENIENZA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - MANCATO ESERCIZIO DELL'OPZIONE EX ART. 75 D.P.R. N. 761 DEL 1979 - IRRILEVANZA.*

La domanda proposta nei confronti del ministero del tesoro da ex dipendenti dei disciolti enti mutualistici, trasferiti alle dipendenze di unità sanitarie locali, volta ad ottenere la restituzione dei contributi versati ai fondi integrativi di previdenza del personale degli enti di provenienza, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, investendo obbligazioni di natura sostanzialmente retributiva a carico dell'ente datore di lavoro (ancorché gestite tramite apposito fondo, peraltro inserito nell'organizzazione dell'ente medesimo) e strettamente inerenti al rapporto di pubblico impiego; né tale giurisdizione può trovare deroga per essere detta domanda rivolta a conseguire una restituzione d'indebito, per la pretesa caducazione della funzione previdenziale delle somme accantonate dall'ente, anche con il contributo dei lavoratori, a seguito del mancato Esercizio, da parte dei medesimi, dell'opzione, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, per il mantenimento della posizione assicurativa in precedenza acquisita nell'ambito della Assicurazione generale obbligatoria e dei fondi integrativi degli enti di provenienza, atteso che anche l'accertamento di tale caducazione e delle correlate conseguenze giuridiche implica pur sempre la cognizione del rapporto previdenziale, di natura facoltativa integrativa, avente la sua fonte immediata e diretta nel rapporto di pubblico impiego. (Conf 6173/87, mass n 454482; (Conf 4436/87, mass n 453161; (Conf 2805/87, mass n 451928; (Conf 413/87, mass n 450155).*

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)