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Sez. U, Sentenza n. 1204 del 23/11/2000 (Rv. 542066 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI | Pubblico impiego - Disciplina transitoria - Determinazione della giurisdizione - Criteri - Fattispecie di durata anteriore e successiva al 30/6/1998 - Giurisdizione - Ripartizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario in relazione ai due periodi.
Stato
decisa il 2000-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542066-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI

In materia di pubblico impiego, la giurisdizione si determina facendo riferimento al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia; pertanto, nel caso in cui il lavoratore - attore riferisca le proprie pretese retributive e contributive ad un periodo in parte antecedente e in parte successivo al 30 giugno 1998, la competenza giurisdizionale deve essere distribuita tra giudice amministrativo in sede esclusiva e giudice ordinario in relazione ai due periodi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)