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Sez. U, Sentenza n. 808 del 20/11/1999 (Rv. 531354 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Trasferimento al giudice ordinario delle controversie del pubblico impiego privatizzato - Disciplina transitoria - Espressioni utilizzate - Atecnicità - Interpretazione - Discrimine temporale del 30 giugno 1998 - Avveramento dei fatti materiali e delle circostanze posti a base della pretesa avanzata - Rilevanza - Fattispecie relativa a controversia sulla prosecuzione biennale opzionale del rapporto di lavoro oltre l'età del collocamento a riposo.
Stato
decisa il 1999-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531354-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

L'art. 45, comma diciassettesimo, del d.lgs. n. 80 del 1998, che, nel trasferire al giudice ordinario le controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, precisa anche la relativa disciplina transitoria, utilizza a questo fine una locuzione volutamente generica e atecnica, parlando di "questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998" ovvero "anteriore a tale data", sì che risulta inadeguata un'interpretazione della relativa disposizione che colleghi rigidamente il discrimine temporale del trasferimento delle controversie alla giurisdizione ordinaria ad elementi come la data del compimento, da parte dell'amministrazione, dell'atto di gestione del rapporto che abbia determinato l'insorgere della questione litigiosa, oppure l'arco temporale di riferimento degli effetti di tale atto, o, infine, il momento di insorgenza della contestazione. Viceversa l'accento va posto sul dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata -, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia. (Nella specie, la Corte regolatrice, relativamente a controversia circa il diritto di un dipendente comunale alla protrazione biennale opzionale del servizio oltre i limiti di età, ex art. 16 d.lgs. n. 503 del 1992, ha ritenuto sussistere la giurisdizione ordinaria, poiché il limite di età per il collocamento a riposo cadeva nel dicembre 1998 e quindi si era certamente in presenza di questioni relative ad un periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)