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Sez. U, Sentenza n. 16161 del 15/11/2002 (Rv. 558548 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Devoluzione al giudice ordinario - Discrimine temporale - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 2002-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558548-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

L'art. 45, comma diciassettesimo, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel trasferire al giudice ordinario le controversie di pubblico impiego privatizzato, pone un discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa con riferimento, non ad un atto giuridico o al momento della instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze posti a base della pretesa avanzata; pertanto, nel caso in cui il lavoratore - attore riferisca le proprie pretese retributive e contributive ad un periodo antecedente al 30 giugno 1998, la competenza giurisdizionale deve essere attribuita al giudice amministrativo in sede esclusiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)