Sez. 3, Sentenza n. 2218 del 28/03/1983 (Rv. 427067 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DELLA PROROGA PER LA INTENZIONE DEL CONCEDENTE DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - CONDIZIONI - LIMITAZIONI PREVISTE DALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 505/1950 E RICHIAMATE NELLE LEGGI N. 435/1951 E N. 765/1952 - ABROGAZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DELLA PROROGA PER LA INTENZIONE DEL CONCEDENTE DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - CONDIZIONI - LIMITAZIONI PREVISTE DALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 505/1950 E RICHIAMATE NELLE LEGGI N. 435/1951 E N. 765/1952 - ABROGAZIONE.*
Dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964 n. 756, sui rapporti agrari, la facoltà del concedente di far cessare la proroga legale del contratto, per il caso in cui voglia coltivare direttamente il fondo, è condizionata alla ricorrenza dei soli requisiti fissati dall'art. 1, secondo comma, lett. A), del d.l.C.P.S. 1 aprile 1947 n. 273, tra cui la proporzionalità alle esigenze del fondo della capacità lavorativa della famiglia del concedente, giacché le limitazioni a quella facoltà previste dall'art. 1, terzo comma, della legge 15 luglio 1950 n. 505, con riguardo alla data di acquisto del fondo, e poi richiamate, con modifiche, dalle successive leggi vincolistiche 16 giugno 1951 n. 435 e 11 luglio 1952 n. 765, aventi carattere eccezionale rispetto alla norma generale dell'art. 1 del d.l.C.P.S. citato, hanno cessato di operare con l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964 n. 756, il cui art. 14, stabilendo la proroga dei contratti agrari fino a nuova disposizione, non ha fatto più richiamo alla norma eccezionale contenuta nell'art. 1, terzo comma, della legge n. 505 del 1950. (Conf 4707/82, mass n 422654; (Conf 4163/82, mass n 422136).*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 3, Legge 15/07/1950 num. 505 art. 1, Legge 16/06/1951 num. 435 art. 2, Legge 11/07/1952 num. 765 art. 2, Legge 15/09/1964 num. 756 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)