Sez. L, Sentenza n. 13751 del 16/10/2000 (Rv. 541025 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Applicabilità della disciplina ex legge 223/1991 - Presupposti - Assimilabilità al licenziamento di altre forme di cessazione del rapporto ai fini dell'integrazione dei cinque licenziamenti nei 120 giorni richiesti dall'art. 24 legge n. 223/1991 - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
In relazione al requisito dei cinque licenziamenti nell'arco di 120 giorni previsto dall'art. 24 comma primo legge 223 del 1991 ai fini della configurabilità del licenziamento collettivo (e perciò dell'applicabilità della relativa tutela) il termine licenziamento va inteso in senso tecnico, non potendo ad esso parificarsi qualunque altro tipo di cessazione del rapporto determinata (anche o soltanto) da una scelta del lavoratore, come nelle ipotesi di dimissioni, risoluzioni concordate, o prepensionamenti, anche ove tali forme di cessazione del rapporto siano riconducibili alla medesima operazione di riduzione delle eccedenze dalla forza lavoro che giustifica il ricorso ai licenziamenti, senza che possano trarsi argomenti in senso contrario dalla direttiva CEE n. 56 del 24 giugno 1992, cui è stata data attuazione col D.Lgs n. 151 dal 1997 che ha provveduto ad apportare una serie di modifiche alla legge n. 223 del 1991 per conformarla alle indicazioni comunitarie, senza però modificare il requisito "de quo", in particolare tacendo sulla possibilità di assimilare ai licenziamenti, ai fini che in questa sede rilevano, ipotesi diverse di cessazione del rapporto di lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 26/05/1997 num. 151 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)