Sez. L, Sentenza n. 3068 del 01/03/2003 (Rv. 560774 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Dimissioni "incentivate" - Equiparazione al licenziamento - Esclusione - Incidenza sul requisito numerico per l'attivazione della procedura sui licenziamenti collettivi ex legge n. 223 del 1991- Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI
Le dimissioni cc.dd. "incentivate", e cioè agevolate da provvidenze ed incentivi, sono caratterizzate, analogamente alla 'mobilità volontarià ed al prepensionamento, dalla volontà del lavoratore di risolvere il rapporto di lavoro, che le distingue dal licenziamento, al quale non sono equiparabili, risultando inoltre stabilito dalla disciplina in materia di licenziamenti collettivi (legge n. 223 del 1991, modificata dal D.Lgs. n. 151 del 1997) che delle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro differenti dal licenziamento, sia pure riferibili all'iniziativa del datore di lavoro, non debba tenersi conto al fine del computo minimo di cinque licenziamenti, necessario e sufficiente ad integrare la fattispecie del licenziamento collettivo.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 26/05/1997 num. 151, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)