Sez. L, Sentenza n. 12037 del 09/08/2003 (Rv. 565863 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Applicabilità della disciplina ex legge n. 223 del 1991 - Presupposti quantitativo e temporale - Assimilabilità al licenziamento di altre forme di cessazione del rapporto ai fini dell'integrazione della soglia numerica richiesta dalla legge - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
Ai fini della sussistenza di un licenziamento collettivo e della applicabilità della relativa disciplina, il dato testuale contenuto nell'art. 24, primo comma, della legge n. 223 del 1991, fa riferimento in modo inequivoco ad almeno cinque "licenziamenti", nell'arco di 120 giorni, e di fronte ad una formula così precisa non vi è spazio, neppure ricorrendo ad un criterio logico, per una interpretazione che estenda la nozione giuridica di licenziamento fino a ricomprendervi anche atti di risoluzione consensuale o atti di recesso del lavoratore, ancorché sollecitati dal datore di lavoro; ne consegue che le dimissioni di alcuni lavoratori, ancorché agevolate da provvidenze ed incentivi, non possono essere equiparate al licenziamento ai fini del computo dei recessi necessari per l'attivazione della procedura sui licenziamenti collettivi.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/05/1997 num. 151
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)