Sez. 3, Sentenza n. 2793 del 24/03/1999 (Rv. 524507 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA | In Genere - Diritto all'interruzione di gravidanza - Mancata informazione da parte del medico delle possibili anomalie o malformazioni del feto - Responsabilità del medico - Condizioni.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA
A norma dell'art. 6 lett. b) della legge n. 194 del 1978, per la possibilità giuridica di ricorrere all'interruzione di gravidanza dopo il novantesimo giorno non è sufficiente la presenza di anomalie o malformazioni del nascituro, ma è necessario che tale presenza determini processi patologici in atto consistenti in un "grave" pericolo per la salute fisica o psichica della madre. Consegue che la parte che richiede il risarcimento del danno per la lesione del diritto all'interruzione della gravidanza in conseguenza della violazione da parte dei sanitari del diritto all'informazione deve provare che, quantomeno in termini di probabilità scientifica, la patologia richiesta dall'art. 6 della legge necessaria per ricorrere all'interruzione di gravidanza si sarebbe manifestata in conseguenza della conoscenza della situazione appresa dall'informazione da parte dei medici.
Riferimenti normativi: Legge 22/05/1978 num. 194 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)