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Sez. 1, Sentenza n. 5881 del 10/10/1983 (Rv. 430723 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - INDIPENDENZA DALLE STATUIZIONI PATRIMONIALI IN SEDE DI SEPARAZIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430723-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - INDIPENDENZA DALLE STATUIZIONI PATRIMONIALI IN SEDE DI SEPARAZIONE - CONSEGUENZE.*

La Determinazione dell'assegno di divorzio, di cui all'art. 5 legge 1 dicembre 1970 n. 898, è del tutto indipendente dalle precedenti statuizioni patrimoniali in Sede di separazione, data la diversa natura del procedimento di divorzio e della decisione che lo conclude, nonché del fatto che lo stesso non si ricollega ad una perdurante operatività, dopo lo scioglimento del matrimonio, degli obblighi di mantenimento o di alimenti, propri del regime di convivenza o di separazione, ma costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che va determinato con criteri diversi da quelli rilevanti per la regolamentazione del precedente rapporto coniugale. Pertanto, correttamente, il giudice del merito nella Determinazione di tale assegno tiene conto della situazione di fatto esistente al momento della decisione (impossibilità del coniuge beneficiario di svolgere attività lavorativa), della situazione economica dei coniugi, del reddito dell'obbligato e delle necessità di vita dell'avente diritto, senza essere vincolato da quanto i coniugi stessi avevano stabilito, in ordine all'assegno, in Sede di separazione consensuale. (V 3549/81, mass n 414156; (V 6277/80, mass n 410018; (V 4004/80, mass n 407911).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)