Sez. 1, Sentenza n. 6277 del 26/11/1980 (Rv. 410018 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI PREVISTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLO ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEL CONIUGE SEPARATO - UTILIZZABILITA - ESCLUSIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI PREVISTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLO ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEL CONIUGE SEPARATO - UTILIZZABILITA - ESCLUSIONE.*
I principi che regolano l'attribuzione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato, ivi compreso il presupposto della Mancanza di adeguati redditi propri, non sono utilizzabili al diverso fine del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno di divorzio, secondo la previsione dell'art 5 quarto comma della legge 1 dicembre 1970 n 898, atteso che quest'ultimo, ancorche vada determinato in concreto con riferimento al solo criterio assistenziale, in considerazione della sua prevalenza e decisivita rispetto agli altri criteri concorrenti fissati dalla citata norma, mira a ristabilire, a prescindere da detto presupposto, una situazione di equilibrio in favore del coniuge che riceva un deterioramento della propria posizione economica per effetto dello scioglimento del vincolo. (V 4971/78, mass n 394710).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)