Sez. 1, Sentenza n. 5279 del 01/02/1988 Ud. (dep. 30/04/1988) Rv. 178275 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - REATO CONTINUATO - APPLICAZIONE DI CAUSA ESTINTIVA AL REATO BASE - RIDETERMINAZIONE DELLA PENA PER IL REATO SUPERSTITE DA PARTE DELLA CASSAZIONE - POSSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - REATO CONTINUATO - APPLICAZIONE DI CAUSA ESTINTIVA AL REATO BASE - RIDETERMINAZIONE DELLA PENA PER IL REATO SUPERSTITE DA PARTE DELLA CASSAZIONE - POSSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Al fine di accertare se, a seguito dell'Estinzione del reato - base, la rideterminazione della pena per il reato superstite possa considerarsi rientrante nei limiti della Competenza della Corte di Cassazione, occorre indagare se la volontà del giudice del fatto, nell'Esercizio dei poteri discrezionali affidati in via esclusiva alla sua Competenza, possa - o non essere agevolmente ricostruita con certezza sulla scorta del contenuto della sentenza. In caso positivo - e ciò si verifica nei casi nei quali il giudice di merito si è attenuto a criteri fissi: (es. Minimo della pena edittale, massima diminuzione per le circostanze attenuanti) - non vi è spazio per Esercizio di supplenza da parte del giudice di legittimità, sicché questi può procedere alla Determinazione della pena. (V mass n 153883; (V mass n 141418).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)