Sez. 2, Sentenza n. 11028 del 20/10/1988 Ud. (dep. 14/11/1988) Rv. 179708 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - PENA - REATO PIÙ GRAVE - ESTORSIONE - PENA PER ALTRI REATI RESIDUI - CRITERI DI DETERMINAZIONE - CASO DI SPECIE.*
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - PENA - REATO PIÙ GRAVE - ESTORSIONE - PENA PER ALTRI REATI RESIDUI - CRITERI DI DETERMINAZIONE - CASO DI SPECIE.*
In tema di reato continuato, una volta estinto il reato più grave per una qualsiasi causa, la pena per il reato o per i reati residui, già avvinti al primo dalla continuazione, non può essere individuata nel solo aumento per detta continuazione stabilita in Sede di merito, ma deve essere autonomamente stabilita dal giudice, col solo divieto di superare la quantità della pena irrogata per il reato estinto con l'aumento applicato per essa continuazione. (nella specie, il delitto più grave - falso in cambiali - è stato dichiarato estinto per amnistia intervenuta nelle more del procedimento in Cassazione e gli Atti sono stati rinviati al giudice di appello per la Determinazione della pena da infliggere). (V mass n 137792; (V mass n 178275).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)