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Sez. 3, Ordinanza n. 34787 del 28/12/2024 (Rv. 673340-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Omesso esame della relazione di a.t.p. - Sussistenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673340-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, non è integrato dall'omesso esame, di per sé, della relazione redatta dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo e ritualmente prodotta nel giudizio di merito, non trattandosi di un fatto storico bensì di un mero elemento istruttorio, sebbene dalla stessa sia possibile trarre la prova del "fatto storico", principale o secondario, rilevato e/o accertato dal consulente. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso rilevando che il ricorrente non aveva dato conto degli specifici fatti storici decisivi che, accertati dalla consulenza tecnica acquisita, non erano stati esaminati dalla Corte di merito).

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)