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Sez. 1, Ordinanza n. 16583 del 13/06/2024 (Rv. 671547-01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Mancato o inesatto esame di un documento - Vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - In genere.
Stato
decisa il 2024-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671547-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, nel negare lo status di rifugiato al cittadino nigeriano, aveva omesso di esaminare i documenti da lui prodotti, destinati a provare il suo orientamento omosessuale in relazione al trattamento degradante previsto in tal caso dalla legge nigeriana, trascurando, altresì, di esaminare il contenuto del decreto di annullamento dell'espulsione,

adottato sulla base dell'accertato presupposto fattuale dell'omosessualità del richiedente, pronunciato dal giudice di Pace in altro procedimento).

Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)