Sez. U, Sentenza n. 6241 del 18/11/1988 (Rv. 460589 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - IN GENERE - DIPENDENTI DEL SENATO - CONTROVERSIE DI LAVORO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL SENATO E DEI SUOI ORGANI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - IN GENERE - DIPENDENTI DEL SENATO - CONTROVERSIE DI LAVORO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL SENATO E DEI SUOI ORGANI.*
Ai sensi dell'art. 12 del regolamento adottato dal Senato della Repubblica il 17 febbraio 1971, il quale costituisce atto di normazione primaria sottratto al Sindacato di legittimità costituzionale, come affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 154 del 1985 (sulla base del rilievo dell'indipendenza delle camere del Parlamento garantita nei confronti di ogni altro potere), le controversie inerenti al rapporto di lavoro del personale del Senato esulano dalla cognizione sia del giudice ordinario che del giudice amministrativo, in quanto spettano in via giurisdizionale esclusiva al Senato medesimo ed ai suoi organi. (Conf 2546/86, mass n 445638).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 64, Costituzione art. 101, Costituzione art. 103, Costituzione art. 113, Costituzione art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)