Sez. U, Sentenza n. 16267 del 19/11/2002 (Rv. 558585 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE | Senato della Repubblica - Dipendenti - Controversie di lavoro - Decisioni del Consiglio di Garanzia del Senato in sede di autodichia - Impugnazione con ricorso straordinario per cassazione "ex" art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 12 del regolamento del Senato 17 febbraio 1971 - atto di normazione primaria sottratto al sindacato di costituzionalità (come affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 154 del 1985) -, le controversie inerenti al rapporto di lavoro del personale del Senato esulano dalla cognizione sia del giudice ordinario che del giudice amministrativo, in quanto spettano in via esclusiva al Senato ed ai suoi organi; ne consegue che, avverso i provvedimenti posti in essere dal Consiglio di Garanzia del Senato per la risoluzione delle dette controversie, è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione "ex" art. 111 Cost., essendo detto rimedio precluso dal sistema stesso dell'autodichia, incompatibile per definizione col controllo giurisdizionale esterno, ed atteso il difetto, nei provvedimenti stessi, così come in ogni altro caso di giurisdizione domestica, del connotato della terzietà dell'organo chiamato ad assumere la decisione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)