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Sez. U, Sentenza n. 2546 del 10/04/1986 (Rv. 445638 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - IN GENERE - CONTROVERSIE DI LAVORO RELATIVE AL RAPPORTO DI LAVORO DI DIPENDENTI DEL SENATO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL SENATO E DEI SUOI ORGANI.*
Stato
decisa il 1986-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445638-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - IN GENERE - CONTROVERSIE DI LAVORO RELATIVE AL RAPPORTO DI LAVORO DI DIPENDENTI DEL SENATO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL SENATO E DEI SUOI ORGANI.*

A norma dell'art. 12 del regolamento adottato dal Senato della Repubblica il 17 febbraio 1971, il quale configura atto di normazione primaria sottratto a Sindacato di legittimità costituzionale, come affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 154 del 1985 (sulla base del rilievo dell'indipendenza garantita alle camere del Parlamento da ogni altro potere), le controversie inerenti al rapporto di lavoro del personale di detto Senato esulano dalla cognizione sia del giudice ordinario che del giudice amministrativo, in quanto spettano in via giurisdizionale esclusiva al Senato medesimo ed ai suoi organi. (V 134/81, mass n 412341; (V 356/77, mass n 386651).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 64, Costituzione art. 101, Costituzione art. 108, Costituzione art. 113, Costituzione art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)