Sez. L, Sentenza n. 4867 del 26/04/1993 (Rv. 482037 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Comparizione (termini di) | Inosservanza dei termini minimi - Accertamento della nullità da parte del giudice di appello - Conseguente conclusione del giudizio - Esclusione - Rimessione della causa in primo grado ex art. 354 cod. proc. civ. - Obbligatorietà.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Comparizione (termini di)
Nei procedimenti contenziosi che iniziano con ricorso da depositare nella cancelleria del giudice adito anteriormente alla notificazione, il compimento della formalità del deposito coincide con la proposizione della domanda, sulla validità della quale non possono riverberarsi, ostandovi il disposto dell'art. 159 cod. proc. civ., i vizi incidenti sulla successiva fase della "vocatio in ius", attuata mediante la notificazione del ricorso stesso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza. Ne consegue che il giudice di appello, il quale rilevi l'esistenza di una nullità per inosservanza dei termini minimi di comparizione, non può limitarsi, a differenza di quanto si verifica con riguardo al riscontro di analogo vizio in procedimenti che iniziano con citazione, alla pronunzia di una sentenza che concluda il giudizio con la declaratoria della nullità dell'atto introduttivo, ma deve rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)