Sez. F - , Sentenza n. 27132 del 13/08/2020 Ud. (dep. 29/09/2020) Rv. 279633 - 01
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE | Decreto di citazione per il giudizio di appello - Notifica presso il domicilio risultante agli atti - Modifica della residenza anagrafica - Onere di comunicazione - Gravante sull'imputato - Omesso assolvimento - Conseguenze - Ritualità della notifica.
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE
La notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello è ritualmente eseguita presso il domicilio, ovvero presso la residenza anagrafica, risultante agli atti al momento del deposito dell'atto di impugnazione, essendo onere dell'imputato comunicare al giudice del gravame i mutamenti successivamente intervenuti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 584 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)