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Sez. 3, Sentenza n. 12105 del 12/12/2008 Ud. (dep. 19/03/2009) Rv. 243397 - 01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE | Citazione per il giudizio d'appello - Trasferimento della residenza anagrafica in data successiva al deposito dell'appello - Notifica eseguita presso la residenza anagrafica precedente - Ritualità - Onere dell'imputato di comunicare tempestivamente il trasferimento della residenza - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243397-01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE

In tema di notificazioni, ritualmente è eseguita la notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello presso il domicilio (nella specie, residenza anagrafica) risultante dagli atti al momento del deposito del gravame, in quanto è onere dell'imputato comunicare tempestivamente al giudice d'appello i mutamenti di esso intervenuti successivamente alla presentazione dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)