diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 34917 del 03/07/2013 Ud. (dep. 13/08/2013) Rv. 256101 - 01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE | Decreto di citazione per il giudizio di appello - Notifica presso il domicilio risultante agli atti - Modifica della residenza anagrafica - Onere di comunicazione - Gravante sull'imputato - Omesso assolvimento - Conseguenze - Ritualità della notifica - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256101-01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE

La notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello è ritualmente eseguita presso il domicilio risultante agli atti al momento del deposito dell'atto di impugnazione, in quanto è onere dell'imputato comunicare al giudice del gravame i mutamenti successivamente intervenuti. (Fattispecie in cui la notifica era stata eseguita presso la precedente residenza anagrafica nelle mani del padre dell'imputato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)