Sez. U, Sentenza n. 5444 del 13/06/1996 (Rv. 498070 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Controversia tra privati per i danni prodotti da un'opera ostruente il deflusso delle acque meteoriche a valle - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La lite tra privati nella quale non sia oggetto di contestazione la disciplina delle acque pubbliche, bensì il danno provocato dalla costruzione di un'opera (nella specie, un terrapieno) che ostruisca o renda difficoltoso il deflusso delle acque meteoriche a valle, cagionando danni alle proprietà confinanti con il fondo sul quale l'opera è stata eseguita, ha natura privatistica ed, in quanto tale, è devoluta alla giurisdizione dl giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/07/1904 num. 523 art. 2, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)