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Sez. 3, Sentenza n. 11371 del 31/07/2002 (Rv. 556468 - 01)

PROPRIETÀ - ACQUE - SPONDE, ARGINI, RIPE - SPESE PER LA RIPARAZIONE E RIMOZIONE | Criterio oggettivo di ripartizione - Risarcimento del danno da omessa manutenzione - Applicazione della medesima disciplina - Esclusione - Principio della solidarietà tra i diversi responsabili - Applicabilità.
Stato
decisa il 2002-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556468-01

PROPRIETÀ - ACQUE - SPONDE, ARGINI, RIPE - SPESE PER LA RIPARAZIONE E RIMOZIONE

La norma di cui all'art. 917 cod. civ. che sancisce il principio di ripartizione oggettiva delle spese per la manutenzione e la rimozione degli ingombri tra i proprietari dei fondi interessati dallo scolo delle acque non è applicabile nel caso di richiesta di risarcimento dei danni provocati dalla mancata manutenzione, vigendo in tale ipotesi a favore del soggetto danneggiato il principio della solidarietà sancito dall'art. 2055 cod. cit..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 917, Cod. Civ. art. 2055

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)