Sez. L, Ordinanza n. 33516 del 22/12/2025 (Rv. 677154-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI | Contributi - Base imponibile - Individuazione - Reddito del socio accomandante - Inclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI
Ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante, ai sensi degli artt. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992, conv. con modif. con l. n. 438 del 1992 e 6, comma 3, del d.P.R. n.
917 del 1986, la cui interpretazione letterale e sistematica, avallata anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 354 del 2001, conduce ad includere nella base imponibile la totalità dei redditi d'impresa, fra i quali vanno considerati anche quelli delle società in accomandita semplice.
Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 3 bis CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)