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Sez. L - , Sentenza n. 18892 del 04/07/2023 (Rv. 668103 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI | Lavoratore autonomo - Obbligo contributivo - Redditi d’impresa - Nozione - Redditi dichiarati dal coniuge di titolare di impresa individuale prodotti sia in qualità di collaboratore familiare, sia quale socio accomandatario di s.a.s. svolgente esclusiva attività di gestione di cespiti immobiliari - Computo - Necessità. PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - COMMERCIANTI - In genere.
Stato
decisa il 2023-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668103-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI

Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986); ne consegue che vanno computati i redditi dichiarati dal coniuge di titolare di impresa individuale prodotti sia in qualità di collaboratore familiare, sia quale socio accomandatario di s.a.s. svolgente esclusiva attività di gestione di cespiti immobiliari.

Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 203 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 3 bis CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST., Legge 02/08/1990 num. 233 art. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)