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Sez. 1, Sentenza n. 5325 del 13/05/1991 (Rv. 472122 - 01)

Conto corrente - Effetti dell'annotazione in conto - Crediti verso terzi | Assegno trasferito alla banca per l'incasso - Accreditamento dell'importo "salvo incasso" sul conto corrente del cliente - Obbligatorietà - Mancato soddisfacimento del credito portato dall'assegno da parte del terzo obbligato - Conseguenze - Eliminazione della partita dal conto ad opera della banca - Restituzione del titolo al correntista.
Stato
decisa il 1991-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472122-01

Conto corrente - Effetti dell'annotazione in conto - Crediti verso terzi

Alle operazioni bancarie in conto corrente si applica il principio contenuto nell'art. 1829 cod. civ., richiamato dal successivo art. 1857, secondo cui l'accreditamento, sul conto corrente del cliente, dell'importo di un assegno trasferito alla banca per l'incasso, deve ritenersi sempre effettuato "salvo incasso", con la conseguenza che, se il credito portato dall'assegno non venga soddisfatto dal terzo obbligato, la banca può eliminare la partita dal conto, reintegrando il correntista nelle sue ragioni con la restituzione del titolo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1829 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1857

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)