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Sez. 1, Sentenza n. 1391 del 16/05/1973 (Rv. 364061 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - NORMATIVA FACOLTATIVA - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFICACIA SUI PROCESSI PENDENTI - CONDIZIONI - DEDUZIONE CON IL GRAVAME - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1973-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364061-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - NORMATIVA FACOLTATIVA - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFICACIA SUI PROCESSI PENDENTI - CONDIZIONI - DEDUZIONE CON IL GRAVAME - NECESSITA.*

La declaratoria di incostituzionalita delle norme positive che non prevedevano come obbligatoria l'audizione del debitore ai fini della eventuale sua dichiarazione di fallimento non puo esplicare effetti rispetto ai processi nei quali la relativa ragione di nullita - da reputarsi gia comminata dall'ordinamento positivo, malgrado la diversa formulazione letterale di quelle norme, a far tempo dalla entrata in vigore della carta costituzionale e del contestuale verificarsi della loro invalidazione per effetto del sopravvenuto contrasto con il precetto costituzionale - non sia stata fatta valere almeno con l'atto di appello proposto avverso la sentenza resa in primo grado nel giudizio d'opposizione alla dichiarazione di fallimento. (V 2043/72, mass n 359201).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)