Sez. L, Sentenza n. 4022 del 11/06/1988 (Rv. 459151 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE - LIBERI PROFESSIONISTI CONTEMPORANEAMENTE LAVORATORI SUBORDINATI O TITOLARI DI PENSIONE - OBBLIGO DEL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO SOCIALE DI MALATTIA - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE - LIBERI PROFESSIONISTI CONTEMPORANEAMENTE LAVORATORI SUBORDINATI O TITOLARI DI PENSIONE - OBBLIGO DEL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO SOCIALE DI MALATTIA - DECORRENZA.*
I medici liberi professionisti appartengono ad una categoria professionale per la quale non era istituita, prima dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978 n. 833, un'apposita cassa o gestione per l'Assicurazione di malattia, non potendo considerarsi tale l'Enpam (ente nazionale previdenza assistenza medici), in quanto deputato allo svolgimento di generici compiti assistenziali, senza le caratteristiche di Assicurazione contro il rischio malattia. Pertanto, ai sensi dell'art. 3 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito con modifiche nella legge 29 febbraio 1980 n. 33, come risultante a seguito della norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 14 d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modifiche nella legge 11 novembre 1983 n. 638, per i predetti professionisti, lavoratori dipendenti o titolari di pensione, lo Obbligo del pagamento del contributo sociale di malattia, in relazione ai redditi derivanti dalla libera professione, decorre dall'1 gennaio 1983, e non dall'1 gennaio 1980. (V 2244/88, mass n 458055; (V 1582/88, mass n 457638; (V 5872/87, mass n 454269; (V 4527/86, mass n 447270).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 3 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 14 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)