Sez. L, Sentenza n. 6431 del 29/11/1988 (Rv. 460758 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE - MEDICI LAVORATORI DIPENDENTI O TITOLARI DI PENSIONE - CONTRIBUTO SOCIALE DI MALATTIA - OBBLIGAZIONE IN RELAZIONE AI REDDITI DERIVANTI DALLA LIBERA PROFESSIONE, CON DECORRENZA DALL'1 GENNAIO 1983.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE - MEDICI LAVORATORI DIPENDENTI O TITOLARI DI PENSIONE - CONTRIBUTO SOCIALE DI MALATTIA - OBBLIGAZIONE IN RELAZIONE AI REDDITI DERIVANTI DALLA LIBERA PROFESSIONE, CON DECORRENZA DALL'1 GENNAIO 1983.*
Ai sensi dell'art. 3 del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980 n. 33, come risultante a seguito dell'interpretazione autentica contenuta nell'art. 14 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modifiche dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, i medici, lavoratori dipendenti o titolari di pensione, sono obbligati al pagamento del contributo sociale di malattia, in relazione ai redditi derivanti dalla libera professione, con decorrenza dall'1 gennaio 1983 (e non dall'1 gennaio 1980), attesa la loro appartenenza ad una categoria professionale per la quale non era istituita, prima della legge 23 dicembre 1978 n. 833, un'apposita cassa o gestione per l'Assicurazione di malattia, non essendo l'e.N.P.a.M. (ente nazionale previdenza assistenza medici) tenuto, nei confronti di essi, all'Assicurazione contro il rischio malattia. (V 4022/88, mass n 459151).*
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 3 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 14 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)