Sez. 1, Sentenza n. 2541 del 11/04/1983 (Rv. 427400 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - REQUISITI ESSENZIALI - POSSIBILITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLA PARTE RICORRENTE O DI QUELLA CONTRO CUI L'IMPUGNAZIONE È RIVOLTA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - REQUISITI ESSENZIALI - POSSIBILITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLA PARTE RICORRENTE O DI QUELLA CONTRO CUI L'IMPUGNAZIONE È RIVOLTA.*
Il requisito dell'indicazione delle parti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per Cassazione dall'art. 366 n. 1 cod. proc. civ., non coincide perfettamente con quello richiesto dal precedente art. 163 n. 2 per l'atto di citazione, potendo esso risultare anche dal contesto del ricorso, dato il richiamo alla sentenza impugnata, sicché l'inammissibilità del ricorso stesso è determinata soltanto dall'incertezza assoluta sull'individuazione della parte ricorrente o di quella contro cui l'impugnazione è rivolta. (V 4081/82, mass n 422053; (Conf 3061/82, mass n 420991; (Conf 510/81, mass n 410987).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)