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Sez. 3, Sentenza n. 2068 del 24/03/1986 (Rv. 445269 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - ERRONEA INDICAZIONE DEL PRENOME DELL'INTIMATO - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445269-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - ERRONEA INDICAZIONE DEL PRENOME DELL'INTIMATO - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - CONDIZIONI.*

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per Cassazione, non assume rilievo l'erronea indicazione del prenome dell'intimato nella intestazione del ricorso e nella relazione di notificazione del medesimo qualora, dal contesto dell'impugnazione e dal riferimento alla sentenza impugnata, emerga chiaramente l'individuazione della parte contro la quale il ricorso è diretto. (Conf 2541/83, mass n 427400; (Conf 3061/82, mass n 420991).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)