Sez. 3, Sentenza n. 2068 del 24/03/1986 (Rv. 445269 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - ERRONEA INDICAZIONE DEL PRENOME DELL'INTIMATO - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - ERRONEA INDICAZIONE DEL PRENOME DELL'INTIMATO - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - CONDIZIONI.*
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per Cassazione, non assume rilievo l'erronea indicazione del prenome dell'intimato nella intestazione del ricorso e nella relazione di notificazione del medesimo qualora, dal contesto dell'impugnazione e dal riferimento alla sentenza impugnata, emerga chiaramente l'individuazione della parte contro la quale il ricorso è diretto. (Conf 2541/83, mass n 427400; (Conf 3061/82, mass n 420991).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)