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Sez. 2, Sentenza n. 12573 del 04/06/2014 (Rv. 631020 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE | Notifica personale alla parte dichiarata priva di difensore - Idoneità alla decorrenza del termine breve - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631020-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE

La notifica della sentenza alla parte, anziché al procuratore, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, se la sentenza medesima dichiara carente lo "ius postulandi" del difensore, in quanto, per il principio dell'apparenza, la qualificazione giudiziale della posizione processuale delle parti è vincolante ai fini del compimento degli atti successivi, a prescindere dalla sua correttezza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)