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Sez. L, Sentenza n. 3357 del 23/03/1995 (Rv. 491340 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Declaratoria d'inammissibilità per invalidità della procura al difensore- Notificazione alla parte personalmente - Decorrenza del termine breve per impugnare - Notificazione al procuratore carente del potere rappresentativo - Inesistenza.
Stato
decisa il 1995-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491340-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE

La sentenza con la quale sia dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per difetto di valida procura al difensore (nella specie, per difetto di deliberazione della Regione opponente, avente ad oggetto la decisione di avvalersi del ministero difensivo dell'Avvocatura dello Stato deve essere notificata alla parte personalmente, solo in tal guisa potendone derivare l'effetto di decorrenza del termine breve di impugnazione, mentre deve ritenersi giuridicamente inesistente, e pertanto inidonea a tale effetto, la notificazione al procuratore rispetto al quale sia stato nei termini suddetti, a torto o a ragione, accertata la carenza del potere rappresentativo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)