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Sez. 2, Sentenza n. 735 del 06/02/1986 (Rv. 444287 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - PROCURATORE NON LEGITTIMATO AD ESERCITARE LO JUS POSTULANDI - CONSEGUENZE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DELLA PARTE - NOTIFICA DELLA SENTENZA AL PROCURATORE - DECORRENZA DEL TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE - INIDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1986-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444287-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - PROCURATORE NON LEGITTIMATO AD ESERCITARE LO JUS POSTULANDI - CONSEGUENZE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DELLA PARTE - NOTIFICA DELLA SENTENZA AL PROCURATORE - DECORRENZA DEL TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE - INIDONEITÀ.*

Il conferimento del mandato alle liti ad un procuratore non legittimato ad esercitare il suo munus (nella specie, procuratore esercente fuori del distretto d'iscrizione) comporta il difetto di rappresentanza processuale della parte e così della sua valida Costituzione in giudizio, che la stessa parte può denunciare, ed il giudice è tenuto a rilevare in quanto attinente alla Costituzione del contraddittorio, con la conseguenza che la parte deve essere considerata contumace, e la notifica della sentenza al detto procuratore privo di ius postulandi non è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione ex art. 325 cod. proc. civ.. (V 2762/84, mass n 434804; (V 1978/77, mass n 385711).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)