Sez. 1, Sentenza n. 11021 del 08/11/1997 (Rv. 509659 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Procedimenti relativi a minori - Competenza per territorio - Determinazione - Criteri - Regola generale del foro del convenuto - Applicabilità.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE
Nel giudizio di dichiarazione della paternità o maternità naturale, ed in quello sull'ammissibilità della relativa azione, la competenza per territorio va determinata, anche quando detti procedimenti riguardino soggetti minori, secondo la regola generale del foro del convenuto, ai sensi del disposto dell'art. 18 cod. proc. civ., e non anche in base alla residenza del minore stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 262 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Regio Decr. 30/03/1942 num. 318 art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)