Sez. U, Sentenza n. 1373 del 07/02/1992 (Rv. 475627 - 01)
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Ammissibilità dell'azione | Rispettivi procedimenti relativi a minore - Giudice territorialmente competente - Individuazione - Criteri.
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Ammissibilità dell'azione
La competenza per territorio, nel procedimento per la dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturale ed in quello preliminare per l'ammissibilità della relativa azione, va determinata, anche quando si tratti di minore, secondo i principi generali sul foro del convenuto, ai sensi dell'art. 18 cod. proc. civ., non quindi in base alla residenza del minore, considerato che i principi medesimi non sono derogati né espressamente, né implicitamente dalla nuova normativa circa la competenza per materia del tribunale per i minorenni (art. 68 della legge 4 maggio 1983 n. 184, modificativo dell'art. 38 disp. att. cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 38 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 68 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)