Sez. 3, Sentenza n. 1755 del 15/03/1980 (Rv. 405384 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - CONTESTAZIONE - VERSAMENTO DEL PREZZO - TERMINE - DECORRENZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - CONTESTAZIONE - VERSAMENTO DEL PREZZO - TERMINE - DECORRENZA.*
Per effetto dell'entrata in vigore della legge interpretativa 8 gennaio 1979 n 2, applicabile anche in Sede di legittimita, il termine da osservare, in caso di riscatto del fondo, per il versamento del prezzo al terzo acquirente decorre, ove sorga contestazione, non gia dalla data della dichiarazione di riscatto (tenuto conto, eventualmente, della sospensione di esso nell'ipotesi della presentazione della domanda di mutuo agevolato), bensi dalla data del passaggio in giudicato della sentenza con cui il diritto di riscatto e stato riconosciuto. (Conf 5539/79, mass n 402123; (Conf 5002/79, mass n 401661).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)