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Sez. 3, Sentenza n. 6300 del 02/12/1980 (Rv. 410042 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - VERSAMENTO - TERMINE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1980-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410042-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - VERSAMENTO - TERMINE - DECORRENZA.*

Per effetto dell'entrata in vigore della legge 8 gennaio 1979, n 2, applicabile, quale ius superveniens, in ogni stato e grado del giudizio, e quindi anche in Sede di legittimita, ove sorga contestazione in ordine all'Esercizio del diritto di riscatto previsto a favore dell'affittuario coltivatore diretto del fondo dell'art 8 legge 26 maggio 1965, n 590 (modificato dalla legge 14 agosto 1971, n 817), il termine per il versamento del prezzo di acquisto decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto suindicato. (Conf 2664/80, mass n 406426; (Conf 2117/80, mass n 405776; (Conf 1964/80, mass n 405596; (Conf 1755/80, mass n 405384).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)