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Sez. 3, Sentenza n. 1536 del 17/03/1981 (Rv. 412193 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - PAGAMENTO - TERMINE - DECORRENZA - DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE N 2 DEL 1979 - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO ANCHE IN SEDE DI LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1981-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412193-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - PAGAMENTO - TERMINE - DECORRENZA - DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE N 2 DEL 1979 - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO ANCHE IN SEDE DI LEGITTIMITA.*

In tema di riscatto agrario, per effetto dell'entrata in vigore della legge 8 gennaio 1979 n 2, le cui Disposizioni integrano un'interpretazione autentica dell'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590 (come modificata ed integrata dalla legge 14 agosto 1971 n 817) e trovano applicazione, quale ius superveniens, anche in Sede di legittimita, il termine di pagamento del prezzo decorre dalla data della comunicazione scritta di adesione del terzo acquirente (o dei suoi aventi causa) alla dichiarazione del riscatto medesimo, ovvero, nel caso di contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che ha riconosciuto il relativo diritto. (Conf 1755/80, mass n 405384; (Conf 1099/80, mass n 404574).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)