Sez. 3, Sentenza n. 46859 del 10/10/2007 Ud. (dep. 18/12/2007) Rv. 238682 - 01
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - BREVETTI (PROPRIETÀ INDUSTRIALE) - IN GENERE | Reato previsto dall'art. 88 R.D. n. 1127 del 1939 - Abrogazione ad opera dell'art. 20 L. n. 70 del 1989 - Carattere generale - Esclusione - Ragioni.
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - BREVETTI (PROPRIETÀ INDUSTRIALE) - IN GENERE
In tema di tutela penale del diritto di proprietà industriale, la depenalizzazione delle violazioni in materia di brevetti, operata dall'art. 20 L. 21 febbraio 1989, n. 70, non ha carattere generale ma è limitata ai soli fatti di contraffazione relativi a topografie dei prodotti a semiconduttori. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che il richiamo operato dal predetto art. 20 agli artt. da 74 ad 89 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, non ne ha comportato l'abrogazione, ma è servito solo a stabilirne l'applicabilità in quanto compatibili).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 CORTE COST., Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 88 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 127 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/1989 num. 70, Legge 21/02/1989 num. 70 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)