Sez. 2, Sentenza n. 1403 del 21/03/1989 (Rv. 462233 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - FORMAZIONE DEL GIUDICATO - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - FORMAZIONE DEL GIUDICATO - ESCLUSIONE.*
Qualora, in seguito alla Cassazione per motivi processuali della sentenza di appello (che aveva rigettato le domande proposte dall'attore), la causa non sia stata riassunta in Sede di rinvio nel termine di cui all'art. 392 cod. proc. civ., si verifica l'Estinzione dell'intero giudizio, a norma dell'art. 393 cod. proc. civ., con la conseguenza che deve escludersi la formazione di un giudicato opponibile in un successivo processo, avente per oggetto la medesima domanda. (Conf 5279/88, mass n 459952).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)