Sez. L, Sentenza n. 2598 del 04/03/1992 (Rv. 476046 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Carriera - Concorsi interni | Illegittimo espletamento di un concorso - Deduzione nella domanda di risarcimento del conseguente danno indicato nella differenza fra retribuzione per la qualifica superiore e quella in atto - Onere probatorio del lavoratore - Oggetto - Collocazione in graduatoria del lavoratore subito dopo l'ultimo dei promossi o dopo altri idonei non promossi - Conseguenze rispettive.
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Carriera - Concorsi interni
In tema di procedure concorsuali nell'impiego privato, il lavoratore che, allegando l'illegittimo espletamento di un concorso per l'avanzamento alla qualifica superiore, agisca per ottenere la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno consistente nella differenza fra la retribuzione per la qualifica superiore e quella percepita, deve provare non solo l'illegittimità del concorso ma anche che, in caso di suo legittimo espletamento, egli sarebbe stato certamente incluso nell'elenco dei promossi, atteso che, in difetto di tale prova specifica, l'illegittimità delle operazioni concorsuali può fondare un'azione di danni con riguardo non alle differenze retributive suddette bensì alla mancata attribuzione della possibilità di vincere il concorso. L'indicata prova specifica, attinente al rapporto di causalità fra l'illegittimo espletamento del concorso e la mancata promozione, grava sul lavoratore ed è esaurita dalla dimostrazione del possesso di titoli poziori rispetto a quelli di alcuni dei promossi solo quando l'attore sia collocato in graduatoria subito dopo l'ultimo dei promossi, occorrendo invece, nell'ipotesi in cui egli sia preceduto da altri idonei non promossi, anche un raffronto con la posizione di tutti i candidati che lo precedono, dal quale emerga che l'illegittimità ha determinato la mancata promozione lamentata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)