Sez. 2, Sentenza n. 3893 del 07/09/1977 (Rv. 387583 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - EFFETTI - ALIENAZIONI: INEFFICACIA - IN GENERE - DIVIETO DI VENDITA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - EFFETTI - ALIENAZIONI: INEFFICACIA - IN GENERE - DIVIETO DI VENDITA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
L'indisponibilita del bene pignorato trova la sua sanzione, agli effetti civili, esclusivamente nell'art 2913 cod civ, che commina l'inefficacia delle alienazioni compiute in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sicche, non potendo farsi derivare dal pignoramento alcuna modificazione della capacita del debitore esecutato ne alcuna trasformazione giuridica del bene pignorato, nulla vieta che il debitore possa trasferire ad altri la proprieta del bene stesso. (V 2412/69, mass n 341881).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2913
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)