Sez. L, Sentenza n. 2221 del 28/03/1986 (Rv. 445377 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - PENSIONI A CARICO DEL FONDO PENSIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI - AUMENTO ANNUALE DELL'IMPORTO - DISCIPLINA APPLICABILE - IMPORTO RISULTANTE AL MOMENTO DELLA PEREQUAZIONE IN MISURA SUPERIORE O INFERIORE AL TRATTAMENTO MINIMO - RILEVANZA - IMPORTO DELLA PENSIONE ORIGINARIA IN MISURA SUPERIORE O INFERIORE AL MINIMO DI ALLORA - INFLUENZA - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 9 E 10, QUINTO COMMA, DELLA LEGGE N. 160 DEL 1975 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 36, PRIMO COMMA, E 38 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - PENSIONI A CARICO DEL FONDO PENSIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI - AUMENTO ANNUALE DELL'IMPORTO - DISCIPLINA APPLICABILE - IMPORTO RISULTANTE AL MOMENTO DELLA PEREQUAZIONE IN MISURA SUPERIORE O INFERIORE AL TRATTAMENTO MINIMO - RILEVANZA - IMPORTO DELLA PENSIONE ORIGINARIA IN MISURA SUPERIORE O INFERIORE AL MINIMO DI ALLORA - INFLUENZA - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 9 E 10, QUINTO COMMA, DELLA LEGGE N. 160 DEL 1975 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 36, PRIMO COMMA, E 38 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
L'aumento annuale dell'importo delle pensioni a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti è soggetto, a decorrere dall'1 gennaio di ciascun anno, alla disciplina (più favorevole) indicata nei primi quattro commi dell'art. 10 della legge 3 giugno 1975 n. 160 e nell'art. 16 della legge 21 dicembre 1978 n. 843 oppure (ai sensi del quinto comma dello stesso art. 10 citato) alla disciplina (meno favorevole) dettata dall'art. 19 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (e dall'art. 9 della legge n. 160 del 1975 e successive modificazioni ed integrazioni), a seconda che l'importo anzidetto risulti, al momento della perequazione, superiore o inferiore al trattamento minimo, restando irrilevante, al fine di stabilire quale delle due dette discipline di perequazione automatica debba essere applicata, il fatto che la pensione fosse originariamente (e cioè alla data della prima liquidazione) d'importo superiore o inferiore al minimo di allora, la questione di legittimità costituzionale delle norme di cui agli artt. 9 e 10, quinto comma, della legge n. 160 del 1975, prospettata in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo e quarto comma, cost., è manifestamente infondata, non sussistendo violazione del principio di eguaglianza e rientrando nella sfera discrezionale del legislatore la predisposizione della disciplina circa i modi e la misura dello adeguamento dei trattamenti di quiescenza. (Conf 859/85, mass n 439041; (Conf 705/85, mass n 438913; (Conf 611/85, mass n 438826; (Conf 2573/84, mass n 434590).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 38, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 19 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 9 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 10 CORTE COST., Legge 21/12/1978 num. 843 art. 1, Legge 21/12/1978 num. 843 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)