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Sez. L, Sentenza n. 611 del 30/01/1985 (Rv. 438826 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - AUMENTO ANNUALE DELL'IMPORTO DELLE PENSIONI - DISCIPLINA DI PEREQUAZIONE AUTOMATICA APPLICABILE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - ENTITÀ DELLA PENSIONE ALLA DATA DELLA PRIMA LIQUIDAZIONE IN MISURA SUPERIORE O INFERIORE AL MINIMO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438826-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - AUMENTO ANNUALE DELL'IMPORTO DELLE PENSIONI - DISCIPLINA DI PEREQUAZIONE AUTOMATICA APPLICABILE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - ENTITÀ DELLA PENSIONE ALLA DATA DELLA PRIMA LIQUIDAZIONE IN MISURA SUPERIORE O INFERIORE AL MINIMO - IRRILEVANZA.*

L'aumento annuale dell'importo delle pensioni è soggetto, a decorrere dall'1 gennaio di ciascun anno, alla disciplina indicata nei primi quattro commi dell'art. 10 della legge 3 giugno 1975 n. 160 e nell'art. 16 della legge 21 dicembre 1978 n. 843 oppure (ai sensi del quinto comma dello stesso art. 10 citato) alla disciplina di cui agli artt. 19 della legge 30 aprile 1969 n. 153 e 9 della legge n. 160 del 1975, a seconda che l'importo anzidetto risulti, al momento della perequazione, superiore o inferiore al trattamento minimo, restando irrilevante, al fine di stabilire quale delle due dette discipline di perequazione automatica debba essere attuata, il fatto che la pensione fosse originariamente (e cioè alla data della prima liquidazione) d'importo superiore o inferiore al minimo di allora. (Conf 2573/84, mass n 434590, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 19 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 9 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 10 CORTE COST., Legge 21/12/1978 num. 843 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)